Detrazione del 36 % anche per l'acquisto di pannelli fotovoltaici

    Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica sono detraibili al 36%, grazie all'art. 16bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che ammette tale detrazione per le spese per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”. Il ministero dello Sviluppo economico ha confermato che il risparmio energetico possa essere inteso come minor assorbimento di energia elettrica dalla rete esterna e ha spiegato che, secondo la normativa comunitaria (direttiva 2010/31/Ue, regolamento delegato 244/2012, orientamenti della Commissione europea 2012/C 115/01), maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio e maggiore la riduzione dei consumi da fonte fossile. La documentazione a supporto della detrazioneIn merito alla documentazione a sostegno del risparmio d'imposta, il ministero dello Sviluppo economico ha evidenziato che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici. È sufficiente, quindi, conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico.Resta fermo però l'obbligo di conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia ovvero, nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000 (cfr provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 2 novembre 2011). La compatibilità con i regimi di “scambio sul posto” e “ritiro dedicato”Circa la convivenza della detrazione in esame con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, il ministero competente ha evidenziato che l’articolo 12 del decreto ministeriale 5 luglio 2012 (recante disposizioni sulla cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta), se da un lato contempla espressamente l’incompatibilità fra le tariffe incentivanti e le detrazioni fiscali, dall’altro nulla dispone sulla incompatibilità fra lo scambio sul posto e altri benefici.Il ministero, in base alla normativa richiamata e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia sommabile alla detrazione fiscale in questione e che conclusioni analoghe possano essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato. LimitiResta inteso che, per beneficiare della detrazione in esame, volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali, l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica deve soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione (usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione (cfr risoluzioni 84/2012, 13/2009 e circolare 46/2007). Per completezza, si fa presente che per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir, la percentuale di detrazione del 36% è elevata al 50% e il limite di spesa è salito da 48mila a 96mila euro (articolo 11, comma 1, del Dl n. 83/2012).