ASpI e Mini ASpI in unica rata: incentivo ai neo imprenditori
Ambito di applicazione
Il decreto n. 73380 del 29 marzo 2013 prevede che l'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI non ancora percepita possa essere corrisposta al lavoratore in un’unica soluzione quando il lavoratore:
- sia intenzionato a intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
- voglia avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;
- intenda associarsi in cooperativa;
- intenda sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il cessato rapporto di lavoro dipendente che ha dato diritto alla liquidazione ASpI o mini-ASpI;
- si trovi a svolgere collaborazioni a progetto/co.co.co con datore di lavoro diverso da quello con cui è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all’ASpI o mini ASpI ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. In questo caso, il beneficio è alternativo all’agevolazione contributiva prevista dall’art.2, comma 10 bis della legge 92/2012.
Aspetti procedurali e contabili
La domanda per la liquidazione in un’unica soluzione deve essere inoltrata all’INPS entro la fine del periodo di fruizione della prestazione ASpI o mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio della nuova attività– nel rispetto del termine di decadenza previsto. E’ possibile richiedere l’indennità anche qualora la nuova attività fosse iniziata prima della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Per i redditi derivanti da lavoro autonomo inferiori al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
Documentazione
- Dichiarazione del rilascio dell'autorizzazione/iscrizione agli albi e indicazione degli estremi per la successiva verifica, ove richiesto;
- Nel lavoro associato in cooperativa, iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio e nell'Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio, insieme all’indicazione degli estremi;
- Ove non esista l'albo o non vi sia obbligo di iscrizione, o nelle attività in cui l’autorizzazione richiesta non è ancora stata rilasciata, documenti che testimonino le intenzioni a intraprendere l’attività, secondo l’art. 3 del Decreto interministeriale n.73380 del 2013.
Erogazione della prestazione
Le Strutture territoriali erogano in un'unica soluzione i ratei previsti di ASpI o mini-ASpI, in cui non sono previsti ANF e contribuzione figurativa, detraendo quelli già eventualmente pagati, o con accredito su conto corrente bancario/postale/su libretto postale, o con bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa già esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri un rapporto di lavoro subordinato, l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa o deve essere conferito dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
Restituzione della prestazione anticipata in caso di rioccupazione
Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata, l'indennità anticipata dovrà essere restituita. Al riguardo, la struttura territoriale INPS procederà ad effettuare i controlli, tramite UNILAV, sulla instaurazione di rapporti di lavoro subordinati.
Monitoraggio
Il limite massimo di corresponsione dell’anticipo dell’indennità ASpI/mini-ASpI è per legge di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.